facebook
linkedin

3921285401

microsoftword-documento1_page_1

Impianti di videosorveglianza

 Gli impianti di videosorveglianza sono,da qualche anno.l al centro di dibattiti molto accesi.                                                                  
Le regole e le tempistiche previste per l’utilizzo delle videocamere sui luoghi di lavoro,  sono molto complicate. Con la stesura di questo articolo, lo studio, vuole mettere in luce le regole tecniche per la progettazione e l'installazione di questi impianti.                                    L'installazione e l'utilizzo di sistemi di videosorveglianza ha assunto in questi anni una larga diffusione soprattutto in ambito aziendale per motivi di controllo sulla sicurezza dei lavoratori, di organizzazione dei processi produttivi e di tutela del patrimonio aziendale in seguito a furti, intrusioni e danneggiamenti della proprietà.                                                                                                                  L'obbligo sancito dall’ art. 114 del d.lgs. 196/2003, che richiama a sua volta l'art. 4 della Legge n.300/70 (c.d. Statuto dei Lavoratori) prevede che l'Azienda,sotyo il nome dell'amministratore della suddetta richieda apposita autorizzazione all'installazione ed utilizzo dell'impianto rilasciata dalla Direzione Provinciale del lavoro di competenza territoriale, previa presentazione di apposita istanza.                                                                                                                                                                                         Essa vige per le piccole e medie imprese che sono naturalmente  sprovviste di Rappresentanze Sindacali Aziendali o che, pur avendole, non sono riuscite a perfezionare un accordo con le stesse per l'installazione e l'utilizzo di detti dispositivi.            L'autorizzazione all'installazione ed utilizzo di questo tipo di impianto, come del resto l' Accordo sindacale, è uno strumento con il quale è possibile regolamentare e garantire la modalità di utilizzo dell'impianto, nel pieno rispetto della dignità dei lavoratori preservando , allo stesso tempo, le libertà degli stessi. La portata delle normative vigenti (Legge n°300/70 e d.lgs. 196/2003) trova applicazione in qualsiasi attività commerciale nella quale è in forza personale dipendente.                                                                             Per ottenere l'autorizzazione all'installazione e all'utilizzo di un sistema di videosorveglianza, gli uffici della Direzione Provinciale del lavoro richiedono, oltre  la presentazione del modulo di richieta, ed una relazione tecnica che deve, necessariamente, contenere tutti gli elementi stabiliti dalle linee guida dettate dalla DPL ovvero un elenco delle apparecchiature che compongono l'impianto e le modalità di utilizzo delle stesse, due copie delle planimetrie dello stabile con l’individuazione della posizione delle telecamere, DVR (data video recorder), monitor, e le specifiche tecniche di tutti gli apparati.                                                                                                                       Nei casi, se le informazioni inserite nella relazione tecnica risultassero ambigue o se fossero carenti in ambito tecnico  la DPL potrà effettuare un sopralluogo per chiarire ogni singolo dubbio In ogni caso, la DPL , dovrà pronunciarsi in merito con mezzi ufficiali,(tramite  raccomandata con ricevuta di ritorno o tramite PEC).                                                                                                                                  Una volta rilasciata l’autorizzazione è valida fino ad eventuali modifiche del suddetto impianto (ad esempio, con l’aggiunta di una nuova videocamera, o la modifica delle posizioni delle telecamere) o al mutare delle condizioni fisiche (luoghi) o tecniche (ad esempio, sostituzione o aggiunta di moduli software o funzionalità specifiche degli apparti) dichiarate in fase di notifica.

La visione delle immagini registrate prevede,che le figure designate al suddetto compito dovranno essere preventivamente designate e inserite nella relazione tecnica precedentemente citata. 

I dati raccolti mediante sistemi di Videosorveglianza dovranno essere protetti con idonee e preventive Misure di sicurezza, riducendo al minimo i rischi di distruzione, di perdita, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito, anche in relazione alla trasmissione delle immagini (art. 31 e artt. 33-36 del d.lgs. 196/2003).                                                                                                            Il sistema impiegato dovrà essere programmato in modo da operare l'integrale ed automatica cancellazione delle informazioni in funzione di un periodo temporarie che può variare in base alle specifiche attività economiche che decidono di utilizzare tali strumenti.

Non è da trascurare l’aspetto delle sanzioni che gravano sui contravventori. Molte sentenze di cassazione(ad esempio Corte di Cassazione, Sezione penale, sentenza n. 4331 del 12.11.2013 ) ribadiscono l’indirizzo giurisprudenziale che fissa le sanzioni previste per chi installa videocamere in luoghi di lavoro senza apposita autorizzazione (anche se finte o non ancora collegate) in sanzioni di tipo amministrativo o, in alcuni casi, sanzioni di tipo penale

La nuova era dei cavi:Regolamento CPR

2017-08-30 10:35

Array() no author 89553

Regolamento CPR,

Regolamento CPR, obblighi e marcature

Per il mondo dei cavi il 2017 è un anno da ricordare, un anno all'insegna del cambiamento.

Il 1° luglio, data di entrata in vigore del Regolamento CPR, segna l’inizio di una nuova era, perché dopo questa data la marcatura CE e la Dichiarazione di Performance saranno obbligatorie per tutti i cavi per costruzione immessi sul mercato europeo”.

Il Regolamento CPR coinvolge tutti gli operatori della filiera, dai produttori dei cavi , passando per i distributori e gli installatori ad arrivare fino ai progettisti 

Per i cavi la Commissione Europea ha deciso di considerare la reazione e la resistenza al fuoco in caso di incendio: l’innalzamento del livello di sicurezza e qualità garantirà che tutti i cavi utilizzati in lavori di costruzione assicurino un livello minimo di prestazioni in relazione alla propria reazione al fuoco e al rilascio di sostanze pericolose.

Il Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR) è una legge europea direttamente applicabile che impone immediatamente doveri e diritti ai cittadini dell’Unione e/o agli Stati membri

Il Regolamento CPR stabilisce i requisiti base e le caratteristiche essenziali armonizzate che tutti i prodotti progettati per essere installati in modo permanente nelle opere di ingegneria civile (abitazioni, edifici industriali e commerciali, uffici, ospedali, scuole, metropolitane…) devono garantire per l’ambito di applicazione.

Lo scopo è quello di garantire la libera circolazione dei prodotti da costruzione nell’Unione Europea adottando un linguaggio tecnico armonizzato capace di definirne le prestazioni e le caratteristiche essenziali.

I vantaggi che ne derivano sono molti:

  • maggiore chiarezza e tracciabilità dei prodotti – le informazioni indicate sui prodotti da costruzione in relazione alle loro performance sono garantite da una precisa documentazione che accompagna il prodotto;
  • maggior sicurezza e affidabilità – i nuovi prodotti sono basati su nuove prove di comportamento al fuoco in grado di rispondere a standard di sicurezza e affidabilità aumentati rispetto al passato;
  • maggior qualità dei prodotti – meno prodotti contraffatti e fuori normativa al fine di limitare al minimo i rischi per persone e beni riducendo la pericolosità degli incendi

Gli obblighi principari  introdotti da questo regolamento sono:

  • Marcatura CE – rilasciata dal fabbricante di un prodotto regolamentato nell’Unione Europea, che dimostra come il prodotto sia conforme ai requisiti di sicurezza previsti dalle direttive applicabili.
  • Dichiarazione di Prestazione (DoP) – in questo documento devono essere contenute tutte le informazioni previste dall’Allegato III del Regolamento CPR e quindi l’identificazione del fabbricante e del prodotto, l’uso destinato, le prestazioni del cavo in relazione alle sue caratteristiche essenziali, il numero identificativo dell’Organismo Notificato, la data, il timbro e la firma del produttore.
  • Sistema di valutazione e verifica della costanza delle prestazioni (AVCP)

In base al regolamento sono coinvolti tutti  i cavi elettrici per energia e telecomunicazioni di qualsiasi tensione e tipo di conduttore soggetti ai seguenti requisiti:

  • cavi destinati a essere utilizzati per la fornitura di energia elettrica, dati e segnali in edifici e opere di ingegneria civile soggetti a requisiti prestazionali di reazione al fuoco;
  • in futuro, cavi soggetti ai requisiti prestazionali di resistenza al fuoco (capacità del cavo di continuare a funzionare anche se sottoposto all’azione del fuoco) destinati a essere utilizzati per la fornitura di energia elettrica, dati e segnali e rivelazione/allarme incendio in edifici e opere di ingegneria civile dove è essenziale assicurare la continuità di servizio;
  • non sono considerati dal regolamento i cavi per ascensori.

I cavi sono stati classificati in 7 classi di Reazione al Fuoco in funzione delle loro prestazioni decrescenti; ogni classe prevede soglie minime per il rilascio di calore e la propagazione della fiamma.(Fca =prestazione più bassa e Aca =prestazione più elevata)

Tutti i cavi, così come previsto dalla norma armonizzata EN 50575, devono essere marcati con:

  • una identificazione di origine composta dal nome del produttore o del suo marchio di fabbrica o (se protetto legalmente) dal numero distintivo;
  • la descrizione del prodotto o la sigla di designazione;
  • la classe di reazione al fuoco.

Inoltre i cavi possono anche essere marcati con i seguenti elementi:

  • informazione richiesta da altre norme relative al prodotto;
  • anno di produzione;
  • marchi di certificazione volontaria;
  • informazioni aggiuntive a discrezione del produttore, sempre che non siano in conflitto né
  • confondano le altre marcature obbligatorie.

La scelta condivisa dai fabbricanti italiani è di marcare direttamente sul cavo la classe di reazione al fuoco corrispondente al fine di facilitare il più possibile l’utilizzo del cavo stesso.

Qua di seguito è inserita un immagine di come sono marcati i nuovi cavi

Qua di seguito è inserita un immagine di come sono marcati i nuovi cavi





facebook
linkedin

3921285401