Impianti di videosorveglianza

Con la presente lo studio tecnico informa,le aziende interessate a installare gli impianti di videosorveglianza, chee, in base all’ex art. 4 della Legge 300/70 (Statuto del Lavoratori),dovranno preventivamente presentare un'istanza di autorizzazione alla Direzione Provinciale del Lavoro corredata da una relazione tecnica firmata da un Libero Professionista abilitato e da una planimetria con indicati il posizionamento delle telecamere, dei monitor, del videoregistratore e delle postazioni di lavoro fisse.

L'impianto dovrà soddisfare le seguenti caratteristiche:

1. Gli impianti di videosorveglianza possono essere installati solo previa presentazione e accoglimento di apposita autorizzazione che il titolare dovrà presentare alla Direzione Territoriale del Lavoro

 2. Il titolare e/o legale rappresentante dell’impresa ha l'obbligo di informare i dipendenti ed i clienti con appositi cartelli esposti sia all’esterno ed all’interno dei locali dell’impresa,una volta installato l’impianto di videosorveglianza. 

3. Il titolare e/o legale rappresentante dell’impresa ha l'obbligo di nominare l’incaricato alla videosorveglianza (dipendente), che possiederà la seconda password, indispensabile per poter accedere alle immagini di videosorveglianza registrate.

 4. L’installazione delle telecamere deve avvenire in modo tale che l’angolo di ripresa inquadri solamente le parti dei locali più esposte al rischio rapine o di altri comportamenti criminosi e comunque, nel rispetto della normativa sulla privacy del dipendente al fine di tutela della sicurezza del patrimonio aziendale. 

La ripresa dei dipendenti deve avvenire esclusivamente a tale fine e con il criterio della occasionalità.

 5. Le telecamere dovranno essere individuate nella piantina con loro dislocazione e cono di ripresa,dovrà essere segnata la dislocazione di DVR e monitor. 

 6. L’apparecchiatura di registrazione, nonché gli accessori per il funzionamento dovranno essere custoditi in modo appropriato (cassetta chiusa a chiave).

  7. Le registrazioni potranno essere visionate solo in presenza del lavoratore individuato al punto 3  e solo in caso di fatti delittuosi a seguito dei quali le registrazioni stesse saranno messe a disposizione delle autorità competenti, esclusivamente a titolo di prova giudiziale.

  8. La visualizzazione in tempo reale non potrà costituire supporto all’accertamento dell’obbligo  di diligenza del lavoratore (o essere occasione indiretta per tale accertamento) e dell’adozione  di provvedimenti sanzionatori a suo carico.

Per ulteriore informazioni contattare lo studio