Cosa è la sicurezza sul lavoro ?
La sicurezza sul lavoro si verifica quando il luogo di lavoro è dotato degli accorgimenti, degli strumenti e dell'attività di prevenzione che danno un ragionevole grado di salvaguardia contro la possibilità del verificarsi di un evento pericoloso per la salute e sicurezza di chi lo esegue.
In Italia sono state recepite le Direttive Europee attraverso una serie di testi normativi in particolare il D.Lgs. 626/1994 e dal Testo unico sulla sicurezza sul lavoro D.Lgs 81/2008 Oltre ad una precisa indicazione degli obblighi delle diverse figure coinvolte nell’organigramma della sicurezza sono previste specifiche sanzioni a carico degli inadempienti.
Dal 1° giugno 2013 l’autocertificazione della valutazione del rischi, fino ad allora concessa alle piccole imprese, non è più valida.
I datori di lavoro che occupano fino a 10 lavoratori possono redigere il proprio documento di valutazione dei rischi secondo una procedura più snella rispetto a quella ordinaria.
Con il Decreto Interministeriale del 30 novembre 2012, infatti, sono staterecepite le procedure standardizzate di effettuazione della valutazione dei rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori.
Ai sensi del D.Lgs. 81/2008, si intende per «lavoratore» la persona che svolge un'attività lavorativa con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un'arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari.
Cosa è il D.V.R. ?
Il documento di valutazione dei rischi (D.V.R.), è un documento cardine del D.Lgs 81/08, rappresenta un analisi accurata dei rischi presenti in un azienda Deve contenere tutte le procedure necessarie per l'attuazione di misure di prevenzione e protezione per la sicurezza dei lavoratori da realizzare, e i ruoli di chi deve realizzarle, e deve essere sempre aggiornato.
Deve essere redatto per ogni azienda il D.V.R. ?
Il D.V.R è un documento che riguarda Tutte le aziende di ogni settore e tutti i lavoratori di ognuna di esse
Chi deve redigere il D.V.R. ?
L'art. 17 del D.Lgs. n. 81/2008 prevede, tra gli obblighi non delegabili del datore di lavoro, la valutazione di tutti i rischi con la conseguente elaborazione del documento (art. 17, comma 1, lettera a))., può essere affiancato da un consulente per la sua redazione.
Qualè l'oggetto del D.V.R. ?
L'art. 28 del D. Lgs. n. 81/2008 definisce i contenuti del documento e della valutazione dei rischi I contenuti citati dall'art. 28 riguardano tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a particolari rischi, tra cui quelli legati allo stress-correlato e quelli riguardanti le lavoratrici in stato di gravidanza. Il documento può essere tenuto su supporto informatico e deve essere munito di data certa..
Cosa deve contenere il D.V.R.?
Il D.V.R. deve contenere almeno:
– una relazione sulla valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute durante l'attività lavorativa, nella quale siano specificati i criteri adottati per la valutazione stessa. La scelta dei criteri di redazione del documento è rimessa al datore di lavoro, che vi provvede con criteri di semplicità, brevità e comprensibilità, in modo da garantirne la completezza e l’idoneità quale strumento operativo di pianificazione degli interventi aziendali e di prevenzione;
– l'indicazione delle misure di prevenzione e di protezione attuate e dei dispositivi di protezione individuali adottati, a seguito della valutazione;
– il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza;
– l'individuazione delle procedure per l'attuazione delle misure da realizzare, nonché dei ruoli dell'organizzazione aziendale che vi debbono provvedere, a cui devono essere assegnati unicamente soggetti in possesso di adeguate competenze e poteri;
– l'indicazione del nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione – R.S.P.P, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza – R.L.S. o di quello territoriale e del medico competente che ha partecipato alla valutazione del rischio;
– l'individuazione delle mansioni che eventualmente espongono i lavoratori a rischi specifici che richiedono una riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza, adeguata formazione e addestramento.